Turni farmacie
Le farmacie svolgono il servizio notturno a turno, a battenti chiusi ed a chiamata, con obbligo di reperibilità del farmacista nell’ambito del territorio comunale, nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti”.
(Art. 16 – Legge Regionale n. 21/1991 del 14.05.1991)
Dopo la chiusura serale, a battenti chiusi, la farmacia di turno espone il cartello di servizio notturno, con indicazione del numero di telefono per la chiamata.
“Nei casi in cui è prevista la reperibilità del farmacista, questa dovrà essere segnalata da apposito cartello”.
(Art. 19 Legge Regionale N. 21/1991 DEL 14.05.1991)
Il servizio viene svolto su presentazione da parte del paziente di una ricetta medica urgente, ossia redatta secondo la normativa vigente dal Medico del servizio di Guardia Medica o dal Medico del Pronto Soccorso, o dal Medico di medicina generale, che indichi sulla ricetta il carattere di urgenza.
Se il prodotto è a carico del SSN e viene prescritto su ricetta mutualistica, il diritto addizionale notturno previsto dalla legge è a carico del SSN, viceversa se il prodotto non è mutuabile, il diritto addizionale è a carico del paziente.
ATTENZIONE
L’aggiornamento tariffario in vigore dal 9 novembre 2017 ha rivalutato il diritto addizionale notturno a:
- € 7,50 (farmacie urbane e rurali non sussidiate)
- € 10,00 (farmacie rurali sussidiate)
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Ultimo aggiornamento: 22/04/2024