L'assistenza del Servizio sanitario nazionale. I "Livelli essenziali di assistenza" (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto per legge a fornire a tutti i cittadini. Tali prestazioni possono essere gratuite o sottoposte a pagamento di una quota denominata ticket. Lo Stato riconosce e garantisce a tutti i cittadini tali prestazioni sulla base di:

  • una sicura evidenza medico-scientifica;
  • un significativo beneficio in termini di salute a fronte delle risorse impiegate.

I LEA sono organizzati in tre grandi Aree:

  • assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: tutela dagli effetti dell'inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale;
  • assistenza distrettuale: attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi sul territorio (medicina di base, assistenza farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi, consultori, residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche);
  • assistenza ospedaliera: pronto soccorso, ricovero ordinario, day hospital, assistenza in strutture per la lungo-degenza e la riabilitazione, etc.

Risultano attualmente escluse dai LEA, con particolare riguardo all'assistenza farmaceutica, le medicine non convenzionali (tra cui agopuntura, fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia). L'esclusione è attualmente giustificata in ragione del fatto che tali prestazioni sanitarie non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ossia non è dimostrabile l'efficacia in base a evidenze scientifiche. Nello stesso decreto istitutivo dei LEA, peraltro, si riconosce che la definizione dei livelli può solo in parte risolvere le problematiche dell'appropriatezza della prestazione, ossia la cura dovuta rispetto alle necessità di ogni paziente. Per tale motivo:

  • le autorità centrali (Ministero della Salute, Agenzia del Farmaco, etc.) ridefiniscono di volta i contenuti all'interno dei livelli essenziali di assistenza con le risorse disponibili;
  • le Regioni, a seconda delle scelte politiche e delle risorse a disposizione, possono prevedere ulteriori prestazioni integrative rispetto ai livelli essenziali.

All'interno dell'assistenza distrettuale è prevista, dunque, l'assistenza farmaceutica attraverso cui lo Stato regolamenta la dispensazione gratuita dei medicinali e degli altri prodotti sanitari.
In particolare, tra le prestazioni che lo Stato deve garantire al cittadino vi sono:

  • i medicinali inseriti nella classe A;
  • i medicinali innovativi non autorizzati in Italia ma registrati in altri Stati o in fase di sperimentazione clinica (di secondo livello) o da impiegare per indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

Nell'ambito di tale area sono anche previste ulteriori assistenze rivolte a particolari categorie di soggetti tra cui:

  • i medicinali collocati in classe C per gli invalidi di guerra;
  • l'assistenza sanitaria e farmaceutica per la cura all'estero di cittadini italiani presso centri di altissima specializzazione;
  • la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio di soggetti affetti da malattie rare;
  • la fornitura di presidi diagnostici e terapeutici per i soggetti affetti da diabete mellito;
  • il materiale medico, tecnico e farmaceutico per i pazienti affetti da fibrosi cistica;
  • gli accertamenti diagnostici e i farmaci specifici per i soggetti affetti da morbo di Hansen;
  • l'erogazione di prodotti dietetici destinati a categorie particolari (celiaci, diabetici, etc.)